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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]((La Cassa di risparmio della Libia e' autorizzata ad erogare, salvo reintegro da operarsi non oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, parte delle somme di cui alla lettera b) dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, nelle operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da, firme di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del detto R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito delle operazioni nei confronti del Governo della Libia e dello Stato, che garantiscono le obbligazioni emesse a norma del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427.
[9]Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di 10 milioni.))
[10]La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
