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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La eccezione contenuta nella lettera a) dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non e' applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566.
[7]La trasformazione dei detti prestiti avra' luogo mantenendo fermo l'originario periodo di ammortamento.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 16 giugno 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
