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[1]Rimane immutato l'obbligo della provincia di Roma a contribuire annualmente sino alla scadenza del cinquantennio, con la somma di lire 122,240, alla estinzione del mutuo fatto dalla cassa di risparmio di Milano per ricostituire il patrimonio dell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma.
[2]La provincia stessa rimane altresi' obbligata allo stanziamento annuo di lire 111,123. 56 a favore del detto istituto ai sensi dell'art. 1, lettera C, della legge 31 maggio 1900, n. 211.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2010
