Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' dichiarata di pubblica utilita' la espropriazione delle altre aree non comprese nel perimetro del piano regolatore del comune di Roma, che potranno occorrere per la costruzione dei nuovi ospedali di cui all'articolo 2, oltre quelle indicate all'articolo precedente.
[2]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 3219, per la procedura della espropriazione, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
[3]L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata sulla inedia del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purche' essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennita' sara' fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.
[4]Con particolari convenzioni tra il municipio di Roma e l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma potranno essere cedute a quest'ultimo aree comprese nel perimetro del piano regolatore allo stesso prezzo pel quale il municipio sara' stato autorizzato ad espropriarle.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2010
