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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a somministrare al tesoro, per fornirla all' Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, un mutuo di lire 11,400,000, estinguibile in 50 anni, per provvedere, fino alla concorrenza di tal somma, alla conversione ed alla unificazione dei debiti nonche' alte necessita' di cassa, di cui all'annessa tabella A.
[2]Al pagamento degli interessi sul detto mutuo contribuira' annualmente lo Stato nella misura di un ottavo della quota di interessi corrispondente al saggio normale, rimanendo la restante quota di interessi e la intera quota di ammortamento del mutuo a carico dell'istituto assuntore.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2010
