Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente. A tale scopo l'Istituto dovra' fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui e' imputata la spesa nonche' la disponibilita' che ne assicuri la capienza.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-16;530~art2 · fonte del testo

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