La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e' autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di volta in volta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno. Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:

  • a)il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita', i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;
  • b)nei riguardi dei titolari di cui alla lettera a), la riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa, considerando pero' il servizio valutato come utile dal regolamento speciale;
  • c)qualora l'importo della pensione in godimento risulti superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera b), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa.
  • d)il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in servizio che siano eventualmente ancora Iscritti al regolamento speciale di pensione;
  • e)per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'ente locale in applicazione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento speciale di pensione;
  • f)per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera e), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa, della maggiore quota di trattamento dovuta qualora ricorra la applicazione del terz'ultimo comma del citato articolo 52;
  • g)la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nelle lettere precedenti;
  • h)l'importo dovuto dall'ente locale pari al valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento alla data di cui alla lettera;
  • g)ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa approvato anteriormente a tale data;
  • i)il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo indicato alla lettera h) da versarsi alla Cassa in una sola volta ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;
  • l)le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla lettera i), nel caso di pagamento rateale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art20 · fonte del testo

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