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[1]Il limite di impegno per l'esercizio 1939-40 per le spese pagabili in annualita' di cui all'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, e' aumentato di L. 2.600.000.
[2]Per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi 1940-41 e 1941-42, in relazione ai mutui che saranno accordati all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, sara' provveduto sul limite annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 27 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
