Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ferme restando le autorizzazioni accordate in base alle vigenti disposizioni agli altri istituti di credito, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere direttamente all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, mutui fino all'ammontare di L. 300.000.000 in tre esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso.

[2]I detti mutui, da ammortizzarsi in trentacinque annualita' costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado e assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 3% per tutta la durata dell'ammortamento.

[3]Un primo mutuo potra' essere concesso sulla sola garanzia del contributo statale.

[4]Nelle successive operazioni sara' provveduto alla sostituzione di garanzia che si rendera' necessaria, in modo che l'intero finanziamento sia garantito congiuntamente da ipoteca e da contributo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-02;267~art1 · fonte del testo

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