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I pensionati dello Stato che abbiano ottenuto l'assegnazione della casa durante l'attivita' di servizio possono conservarne il godimento sino alla scadenza del contratto di locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, prorogabile in relazione ai bisogni strettamente familiari dell'inquilino, fino ad un anno. Nel caso di morte del locatario, l'Istituto puo' lasciare in uso l'alloggio alla vedova ed ai figli minorenni sino alla scadenza del contratto di locazione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Nei casi in cui la vedova e i figli stessi possiedano i titoli per essere inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato l'Istituto puo' accordare proroghe nel godimento dell'alloggio fino al periodo massimo di due anni dalla morte del locatario.

Testo in vigore dal 2 marzo 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-02-01;78~art5 · fonte del testo

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