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[1]Agli effetti del precedente articolo e' autorizzata la somministrazione all'I.N.C.I.S. da parte dello Stato, di un fondo di L. 20 milioni.
[2]Detta somma sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
[3]Lo Stato corrispondera' all'I.N.C.I.S il contributo annuo del 2 per cento ai sensi delle disposizioni vigenti. I fondi a tal uopo occorrenti saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
