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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere con fondi propri o con fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati, per lo scopo di cui all'art. 1, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, mutui per l'ammontare di 12 milioni nel 1929 e di 12 milioni nel 1930 con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che sara' stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1184~art9 · fonte del testo

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