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[1]Gli assegnatari degli alloggi dovranno corrispondere una pigione mensile da determinarsi secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto legge 25 ottobre 1924, n. 1944.
[2]Per la riscossione dei canoni di affitto varranno le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 21 novembre 1924, n. 1945.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
