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[1]Gli alloggi di cui alla presente legge saranno concessi dai Comandi di divisione competenti per territorio, e le concessioni saranno revocabili insindacabilmente dai Comandi medesimi.
[2]Avverso i provvedimenti di concessione o di revoca e' ammesso soltanto reclamo al Ministero della guerra, la cui decisione e' definitiva e non e' soggetta ad alcun ricorso od azione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
