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[1]Per la estinzione dei mutui di cui agli articoli 9 e 10 e dei relativi interessi capitalizzati per il periodo anteriore all'ammortamento, l'Amministrazione militare concorrera' col pagamento della quota capitale compresa nelle annualita' di ammortamento mediante appositi impegni di spesa su di un capitolo da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.
[2]Per l'esercizio 1929-30 sara' provveduto alla detta iscrizione Con decreto del Ministro per le finanze con contemporanea diminuzione di stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra, denominato «Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc.».
[3]La quota a carico del Ministro della guerra e' fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.
[4]I mutui saranno somministrati su nulla osta del Ministero della guerra.
[5]Salvo quanto e' disposto dalla presente legge, le condizioni e le modalita' delle operazioni di mutui e di conti correnti autorizzati colla legge stessa sono quelle disposte dalle leggi vigenti per i finanziamenti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
