Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa depositi e prestiti inoltre e' autorizzata a concedere con fondi che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono autorizzati a versarle in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito ordinari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per lo scopo di cui all'art. 1, mutui con ammortamento in 50 anni, fino a raggiungere l'importo complessivo di L. 76,000,000. 1

[2]Il saggio d'interesse per le operazioni di cui al presente articolo sara' stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la guerra e con il Ministro per l'economia nazionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 18 gennaio 1937, n. 147, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 giugno 1937, n. 1076, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' ridotto di 40 milioni il limite fissato dall'art. 10 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, per l'importo complessivo dei mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione ad ufficiali e sottufficiali del Regio esercito".

Testo in vigore dal 1 marzo 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1937

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 marzo 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 gennaio 1937, n. 147, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 giugno 1937, n. 1076, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' ridotto di 40 milioni il limite fissato dall'art. 10 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, per l'importo complessivo dei mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione ad ufficiali e sottufficiali del Regio esercito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1184~art10 · fonte del testo

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