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[1]Allo scopo di fornire alloggi in affitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo nelle localita' che saranno indicate dal Ministero della guerra, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei fabbricati occorrenti secondo le norme che attualmente lo regolano e le disposizioni della presente legge.
[2]L'attivita' dell'Istituto per quanto riguarda gli alloggi militari sara' considerata come una gestione autonoma, con bilancio distinto, sotto l'alto controllo del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.
[3]I servizi amministrativi e tecnici saranno disimpegnati dagli attuali organi dell'Istituto.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
