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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]In deroga al limite di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e' autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, per complessive L. 22.500.000 per la costruzione di alloggi di sua proprieta' e servizi relativi, da concedersi in affitto agli operai ed addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate nella localita' di cui alla convenzione prevista dalla legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1569, con una spesa che si presume dell'ammontare di L. 45.000.000.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL- GORLA
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
