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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e' autorizzato ad anticipare alla Cassa unica per gli assegni familiari e alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria le somme ad esse necessarie, prelevandole dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
[8]Sulle somme cosi' anticipate e su quelle a carico dello Stato per gli assegni familiari e' dovuto, a favore della gestione anticipatrice, un interesse annuo nella misura del 5,50 per cento.
[9]L'interesse dovuto dallo Stato sulla quota ad esso riferibile delle anticipazioni che l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dovra', eventualmente, effettuare alla Cassa unica per gli assegni familiari, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'aumento degli assegni medesimi, disposto dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122 (convertito nella legge 1°agosto 1941-XIX, n. 984), sara' rimborsato in aggiunta alla spesa a carico dello Stato per l'aumento anzidetto entro il complessivo limite annuo di L. 350.000.000 stabilito dall'art. 2 del decreto stesso.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 dicembre 1942 al 9 maggio 2025
