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[1]Un istituto di finanziamento che sara' designato dal Ministro per le finanze e' autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma dell'ammontare del 50 per cento del costo delle costruzioni e servizi relativi e in ogni modo in misura non superiore alla somma massima di L. 22.500.000.
[2]I mutui, da ammortizzare in 35 annualita' costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado su tutte le costruzioni effettuate dall'Istituto a norma della presente legge.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
