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[1]Il Ministero della marina e' autorizzato a versare all'Istituto case popolari, quale concorso per le spese relative alla costruzione e gestione degli alloggi di cui al precedente art. 1 o con le modalita' che saranno previste nella convenzione di cui all'articolo stesso, la somma corrispondente al 50 per cento della spesa di costruzione degli alloggi e servizi relativi previsti dalla convenzione, spesa che si presume nella somma di L. 45.000.000.

[2]Il Ministero della marina e' autorizzato anche ad anticipare all'Istituto case popolari, salvo regolarizzazione finale, una somma pari al 25 per cento del concorso per facilitare l'immediata inizio e la rapida conduzione dei lavori.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1569~art2 · fonte del testo

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