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[1]Le convenzioni di cui all'art. 2, gli atti e contratti per l'attuazione di esse, compresi quelli di trapasso delle proprieta' e quelli di permuta, beneficieranno delle norme stabilite per i contratti dello Stato nei riguardi delle tasse di bollo, registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.
[2]I materiali occorrenti per le costruzioni e sistemazioni di cui sopra sono esenti dalla imposta di consumo, fino a concorrenza della quota corrispondente al contributo dello Stato nella relativa spesa.
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
