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[1]Le convenzioni di cui all'art. 2, gli atti e contratti per l'attuazione di esse, compresi quelli di trapasso delle proprieta' e quelli di permuta, beneficieranno delle norme stabilite per i contratti dello Stato nei riguardi delle tasse di bollo, registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

[2]I materiali occorrenti per le costruzioni e sistemazioni di cui sopra sono esenti dalla imposta di consumo, fino a concorrenza della quota corrispondente al contributo dello Stato nella relativa spesa.

Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-30;436~art3 · fonte del testo

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