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Nei limiti delle assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, e fino alla concorrenza di L. 200.000.000, e' autorizzata la esecuzione, a cura diretta dello Stato, o mediante contributi nella spesa, delle opere di completamento e di sistemazione edilizia delle Regie universita' e degli Istituti universitari specificati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per l'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
