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[1]La somma necessaria per costituire la partecipazione di cui all'articolo precedente sara' somministrata dallo Stato quale aumento del capitale dell'E.N.I.C. ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1939-40.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con suo decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Pavolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 1 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
