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L'Ente Nazionale per le Industrie Cinematografie (E.N.I.C.), con sede in Roma, e' autorizzato ad assumere per conto dello Stato, fino alla concorrenza della somma di lire 3.000.000, partecipazioni azionarie in Societa' aventi per oggetto la produzione, la compra-vendita, il doppiaggio ed il noleggio di film cinematografici, la gestione di stabilimenti di produzione cinematografica, la stipulazione di accordi con ditte, societa' e compagnie estere, ai fini dello sviluppo dell'attivita' cinematografica nazionale.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
