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Le obbligazioni di cui al precedente articolo nonche' quelle che saranno emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1969, in forza dell'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Testo in vigore dal 7 settembre 1971 al 22 dicembre 2008

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