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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una societa' per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'IRI. La concessione e' accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la societa' concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico. Nella convenzione dovra' altresi' essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle localita' in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1974 al 3 marzo 1991

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