Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1973 al 22 dicembre 2008. 151 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972, ammontante complessivamente a lire 12.650 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 rispettivamente per lire 9.000 milioni, per lire 1.250 milioni e per lire 1.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 103, 111 e 115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, rispettivamente per lire 350 milioni, per lire 350 milioni, per lire 100 milioni e per lire 100 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni di spesa entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-06-04;338~art2 · fonte del testo
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