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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1974 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 9.000 milioni e di lire 720 milioni.

Testo in vigore dal 10 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

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