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Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e' autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' ed alle condizioni contemplate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con modificazioni, nelle province che saranno, determinate dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 17 novembre 1971 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-10-26;917~art1 · fonte del testo

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