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La cessione gratuita di cui all'articolo precedente e' subordinata alla destinazione in perpetuo ai fini propri della Reale Accademia, della parte di edificio di cui trattassi e delle somme ritraibili da quei locali eventualmente esuberanti alle proprie esigenze e che potranno essere utilizzati mediante affitto.
Testo in vigore dal 15 luglio 1941 al 16 dicembre 2009
