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[1]Durante l'attuale stato di guerra il Ministro per la marina ha facolta' di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a sottotenente e a tenente nel Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo.
[2]Detti concorsi sono riservati agli ufficiali di complemento di Commissariato del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, i quali, oltre a possedere il titolo di studio prescritto dall'art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti:
- a)aver prestato almeno due anni o quattro anni di servizio cumulativamente da aspirante e da ufficiale di complemento, a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a sottotenente o a tenente commissario in servizio permanente effettivo;
- b)avere un'eta' non inferiore ai 25 anni ne' superiore ai 34, salvo gli aumenti previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.
[3]Gli ufficiali di complemento di Commissariato del Regio esercito e della Regia aeronautica per partecipare ai concorsi devono inoltre ottenere il nulla osta dei rispettivi Ministeri.
[4]I vincitori dei concorsi straordinari previsti dal precedente comma sono nominati sottotenenti o tenenti commissari della Regia marina in servizio permanente effettivo. Essi non seguono. il corso e il tirocinio stabiliti dal 2° comma del su citato art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
