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In aggiunta alle somme gia' autorizzate con precedenti provvedimenti e' data facolta' al Ministro per la guerra di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 30 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.
Testo in vigore dal 14 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
