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[1]Con decreti del Ministro per le finanze, sara' provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 27 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
