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Il Ministro per l'aeronautica e' autorizzato ad assumere spegni, nell'esercizio finanziario 1940-41, per spese relative servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro limite di lire sei miliardi, in aggiunta alle somme di cui la legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1175.
Testo in vigore dal 8 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
