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Il Ministero dei lavori pubblici, quando sia richiesto dalle Amministrazioni militari interessate e qualora queste non ritengano di provvedere direttamente, e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad eseguire, a cura diretta ed a totale carico dello Stato, opere stradali d'interesse militare.
Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
