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[1]L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero versera' preventivamente nel bilancio d'entrata dello Stato la spesa di L. 11.050.000 prevista per tale costruzione, salvo ad integrarla della maggiore spesa che eventualmente occorresse per aggiunte varianti o per qualsiasi altra causa.
[2]Le somme versate saranno riassegnate, con decreti del Ministro per le finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 4 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
