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Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti animali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:

  • a)premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
  • b)premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;
  • c)sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).

Testo in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art1 · fonte del testo

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