Art. 1 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonche' quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e con le disposizioni delle altre leggi vigenti.
[2]Le norme anzidette sostituiranno quelle emanate con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
