Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000. Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;610~art1 · fonte del testo

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