Il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalita' che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sara' comunicata alla Corte dei conti per la registrazione. L'edificio sara' costruito su terreno che il Fondo massa e' autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-20;525~art1 · fonte del testo

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