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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo pianto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e' autorizzato ad investire, fino a concorrenza di L. 20,000,000, le somme di cui all'art. 15 della legge 7 luglio 1905, n. 350, in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai termini dell'articolo 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
