Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli stipendi minimi da assegnarsi a totale carico dei Comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.
[2]Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolare.
Testo in vigore dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
