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[1]Per la costruzione o gestione degli alloggi di cui ai precedenti articoli gli Istituti fascisti autonomi delle case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo costituiranno apposite Sezioni con patrimonio e bilancio distinti che saranno amministrati da un Comitato composto dallo stesso presidente dell'Istituto fascista autonomo delle case popolari e da quattro componenti, da nominarsi rispettivamente dalla Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista; dall'Ente Zolfi Italiani, dall'Unione fascista degli industriali della provincia e dall'Unione dei Sindacati fascisti dei lavoratori dell'industria della Provincia.
[2]La gestione di dette Sezioni sara' regolata da speciali statuti da approvarsi con decreti Reali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, a termine dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Testo in vigore dal 15 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
