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[1]Gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo sono autorizzati a contrarre, con gli Istituti che saranno indicati con decreti del Ministro per le finanze, mutui dell'importo complessivo di L. 100.000.000, in ragione di L. 20.000.000 all'anno, a decorrere dall'esercizio 1940-41, al tasso del 5 per cento ed ammortizzabili in annualita' costanti, per la costruzione di alloggi da destinare agli operai addetti alle miniere di zolfo.

[2]I detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 3 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-01-23;113~art1 · fonte del testo

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