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[1]Ferma rimanendo il piano di ammortamento di cui all'art. 3 nei rapporti fra il Comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facolta' di consentire l'anticipato rimborso qualora gli Enti anticipatori di cui all'art. 1 ne avranno fatto richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.
[2]Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potra' ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che fra gli Istituti di previdenza e gli Enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.
Testo in vigore dal 14 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
