Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per il regolamento dei rapporti fra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli enti anticipatori, le disposizioni dei precedenti articoli sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarita' che occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
