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La delegazione da rilasciarsi dal comune di Trapani a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, sara' da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il Comune paghera' direttamente ed in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali le singole rate bimestrali; il cui ammontare sara' poi, a cura del Banco suddetto, ripartito, in proporzione degli anticipi fatti, con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco ed il Comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarra' vigente il conto corrente, l'eventuale contributo statale di cui all'art. 7 della presente legge sara' pagato dal Ministero competente direttamente al Banco di Sicilia, che curera' di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
