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Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 4, ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5. Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il secondo grado.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1483~art6 · fonte del testo

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