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Dopo avvenuta tale dimostrazione e dopo che dalla Societa' «Ilva» saranno compiuti i lavori indicati negli articoli 2° e 3° si procedera' alla reciproca consegna degli immobili, e diritti immobiliari, compilando per l'oggetto apposito processo verbale, e dal giorno di tale consegna l'una amministrazione subentrera' all'altra nei diritti ed obblighi inerenti ai detti immobiti e diritti immobiliari.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
